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Art. 16 - Il Difensore Civico (Art. 48 Statuto)
Regolamento Generale di Ateneo
TITOLO II - Norme per il funzionamento degli organi di ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca
Art. 16 - Il Difensore Civico (Art. 48 Statuto)
- L'Ateneo può istituire il Difensore Civico, come organo di garanzia dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università, scegliendolo tra persone di particolare qualificazione esterna all'Ateneo.
- Le modalità di svolgimento delle attività del Difensore Civico sono contenute in apposito Regolamento.