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Art. 25 - Disposizioni transitorie
Regolamento Generale di Ateneo
TITOLO V - Norme finali e transitorie
Art. 25 - Disposizioni transitorie
- Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, per tutte le materie qui disciplinate continuano ad applicarsi le norme legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.
- I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilità.
- Alla costituzione o alla integrazione degli organi e delle strutture disciplinate dal presente Regolamento deve comunque provvedersi entro il termine massimo di centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.