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Art. 5 - Il Senato Accademico (Art. 12 Statuto)
Regolamento Generale di Ateneo
TITOLO II - Norme per il funzionamento degli organi di ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca
Art. 5 - Il Senato Accademico (Art. 12 Statuto)
- Il Senato rappresenta la comunità accademica ed esercita le funzioni di cui allo Statuto.
- Il funzionamento del Senato Accademico è disciplinato da apposito Regolamento interno, che dovrà in ogni caso prevedere:
a) le modalità di convocazione delle sedute;
b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a sei nel corso di un anno accademico;
c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute, nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 46 dello Statuto;
e) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
f) il contingentamento dei tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
g) la decadenza dall’incarico, con relative modalità, per I componenti che non partecipino con continuità alle sedute dell’organo, risultando assenti a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare; - Il Direttore Generale, ovvero in sua assenza il funzionario più alto in grado, svolge anche le funzioni di Segretario.