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Art. 7 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 14 Statuto)
Regolamento Generale di Ateneo
TITOLO II - Norme per il funzionamento degli organi di ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca
Art. 7 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 14 Statuto)
- Presso l’Università è costituito un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tra cui: uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico tra I magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
- Non può essere componente del Collegio dei Revisori dei conti il personale dipendente dell'Università.
- I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta, salvo revoca in caso di inadempienza.
- Per I componenti del collegio dei revisori valgono le cause di incompatibilità e di decadenza di cui previste per I componenti dei Collegi Sindacali all'art. 2399 cod. Civ.
- Al Collegio dei Revisori spetta in particolare:
a) vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Università, dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa;
b) esaminare il bilancio di previsione;
c) esaminare le variazioni e l’assestamento del bilancio di previsione;
d) attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
e) esaminare, verificare e validare ogni rendiconto previsto da norma e Regolamenti. - I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Università, dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa.
- I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri e sono responsabili del loro operato secondo disposizioni relative ai componenti del Collegio Sindacale di cui all'art.2407 c.c..
- Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Università, dei Dipartimenti o degli altri Centri di spesa, ne riferiscono immediatamente al Consiglio di Amministrazione per I provvedimenti di competenza e, se ne ricorrono le condizioni, presentano denuncia alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti.
- Per l'’espletamento delle loro funzioni, I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli organi collegiali dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa.
- Ai Revisori è attribuito un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, salve eventuali successive modifiche previste dalla normativa vigente.
- Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.