Ti trovi qui:
Home »
Ateneo »
Regolamenti »
Statuto di Ateneo »
Art. 14 - Collegio dei Revisori dei conti
Statuto di Ateneo
TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo
Art. 14 - Collegio dei Revisori dei conti
- Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e amministrativa e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo.
- . Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:
1. uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;
2. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
3. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Università e della Ricerca.. - Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
- Non può essere componente del Collegio dei Revisori dei conti il personale dipendente dell’Università.
- I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.