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Art. 23 - Rappresentanze studentesche
Statuto di Ateneo
TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo
Art. 23 - Rappresentanze studentesche
- È garantita la rappresentanza degli studenti negli organi collegiali di Ateneo.
- Ai fini della rappresentanza studentesca sono da considerarsi studenti gli iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione.
- Quando si rende necessario calcolare la percentuale di legge della rappresentanza studentesca in un organo collegiale, ai fini della determinazione di una quota dei suoi rappresentanti, le quote frazionarie verranno arrotondate secondo un criterio aritmetico in caso di organo a composizione tecnica, e con arrotondamento all’unità superiore in caso di organo di rappresentanza.
- L’elettorato passivo è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione dell’Università. Il mandato nell’ambito del medesimo Corso di studio ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.
- I rappresentanti degli studenti possono accedere ai dati necessari per l’esplicazione dei propri compiti, nel rispetto della normativa vigente in materia.