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Art. 26 - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio
Statuto di Ateneo
TITOLO III - Strutture dell'Università
Art. 26 - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio
- L'Ateneo si articola in: 14. Dipartimenti, di cui all'art. 27 del presente Statuto; 15. Scuole di Ateneo, di cui all'art. 33 del presente Statuto; 16. Centri di Servizio e Centri Interdipartimentali di Ricerca, di cui ai successivi artt. 35 e 36 del presente Statuto. L'istituzione e la disattivazione dei Dipartimenti, delle Scuole di Ateneo e dei Centri avviene con Decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico per quanto di rispettiva competenza.