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Art. 32 - Commissione Paritetica docenti-studenti
Statuto di Ateneo
TITOLO III - Strutture dell'Università
Art. 32 - Commissione Paritetica docenti-studenti
- La Commissione Paritetica docenti-studenti, istituita in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle Scuole di Ateneo, di cui all’art. 33 del presente Statuto, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.
- La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da numero pari di docenti e studenti, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento o dall’organo deliberante della Scuola di Ateneo. Ove possibile, la componente studentesca dovrà essere rappresentativa dei diversi Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti e alle Scuole di Ateneo. La partecipazione all’organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.