Statuto di Ateneo
TITOLO III - Strutture dell'Università
Art. 37 - Rete museale di Ateneo
- È istituita la Rete museale di Ateneo che provvede alla valorizzazione, alla tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell’Ateneo.
- Con Regolamento di Ateneo saranno dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità di costituzione e funzionamento della Rete museale, per la quale potrà essere prevista l’attribuzione dell’autonomia decisionale nell’ambito delle risorse della struttura.