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Art. 50 - Entrata in vigore e revisione dello statuto
Statuto di Ateneo
TITOLO V - Norme finali e transitorie
Art. 50 - Entrata in vigore e revisione dello statuto
- Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del Decreto del Rettore sulla Gazzetta Ufficiale.
- La proposta di revisione dello Statuto può essere formulata dal Rettore o da un terzo del Senato Accademico o da un terzo del Consiglio di Amministrazione.
- Le deliberazioni di revisione sono adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.