Page 20 - Bilancio di genere 2019 - approvato giugno 2021
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In base a quanto disposto all’articolo 57 del Testo unico sul Pubblico impiego: Titolo IV -
Rapporto di lavoro (Decreto legislativo, 30/03/2001 n° 165, G.U. 09/05/2001):
“1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'
articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede
all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a
0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5.”
Si analizzeranno nella prossima edizione del Bilancio di Genere i dati disaggregati anche
per ruolo e per settore scientifico disciplinare per i concorsi del personale docente e
ricercatore al fine di potere verificare, come suggerito nelle Linee Guida CRUI:
“ se sia rispettato «ove possibile, […] il principio delle pari opportunità tra uomini e donne
nella formazione delle commissioni giudicatrici», come raccomandato anche dall’Anac.”
(CRUI, 2019, p. 67).
Componente studentesca
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