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Art. 19 - La Conferenza dei Direttori di Dipartimento (Art. 27 Dipartimento)
Regolamento Generale di Ateneo
TITOLO III - Organizzazione Dipartimentale
Art. 19 - La Conferenza dei Direttori di Dipartimento (Art. 27 Dipartimento)
- Il Rettore con proprio decreto costituisce la Conferenza dei Direttori di Dipartimento.
- La Conferenza è composta dai Direttori dei Dipartimenti costituiti nell'Ateneo, i quali eleggono al proprio interno il Presidente della Conferenza, che dura in carica tre anni accademici o sino al termine del suo mandato quale Direttore di Dipartimento.
- L'elezione del Direttore della Conferenza avviene con le modalità di cui al Regolamento Elettorale di Ateneo.
- Per l'elezione del Presidente della Conferenza non sono ammesse deleghe di voto.
- La Conferenza è la struttura di coordinamento tra i Dipartimenti dell'Ateneo, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione.
- Compiti della Conferenza sono lo studio e la discussione di problemi comuni relativi alla gestione dei Dipartimenti e allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, anche al fine di articolare specifiche proposte di soluzione da sottoporre all'attenzione degli organi di Ateneo competenti.
- Salvo che per l'elezione del Presidente, i Direttori che per assenza o altro impedimento non possono partecipare ad una riunione della Conferenza, possono farsi sostituire dal Vice Direttore del Dipartimento, con diritto di voto.