Ti trovi qui:
Home »
Ateneo »
Regolamenti »
Regolamento Generale di Ateneo »
Art. 20 - La Scuola di Ateneo (Art. 33 Statuto)
Regolamento Generale di Ateneo
TITOLO III - Organizzazione Dipartimentale
Art. 20 - La Scuola di Ateneo (Art. 33 Statuto)
- Le Scuole di Ateneo sono strutture di raccordo tra i Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, nell'ambito della didattica e dei servizi.
- Esse possono essere istituite con le modalità di cui allo Statuto di Ateneo, per lo svolgimento delle funzioni in esso indicate.
- L'organo deliberante della Scuola di Ateneo è composto dai direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura non superiore al dieci percento dei componenti dai Consigli di Dipartimento partecipanti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio (ovvero, ove siano stati nominati, Presidenti di Consiglio di Corso di Studio) o di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste.
- L'organo deliberante di ogni Scuola di Ateneo è presieduto da un professore ordinario, detto Presidente della Scuola di Ateneo, eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti, con le modalità di cui al Regolamento Elettorale di Ateneo, ed è nominato con Decreto del Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
- Per quanto concerne la struttura di raccordo denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia si rinvia a quanto stabilito nell'art. 44 dello Statuto ed al relativo Regolamento di funzionamento.