Statuto di Ateneo
TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo
Art. 12 - Senato Accademico
- Il Senato Accademico rappresenta la comunità accademica, coordina le istanze didattiche e di ricerca delle aree scientifico-disciplinari, contribuisce a disegnare le linee generali della politica culturale dell’Ateneo, e formula proposte al Consiglio di Amministrazione.
- Il Senato Accademico, sulla base delle istanze provenienti da Dipartimenti, Scuole di Ateneo, Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione, Centri di Servizio e Centri Interdipartimentali di Ricerca coordina le diverse realtà didattiche e di ricerca, promuovendo le linee più innovative e premianti, curando la distribuzione delle risorse da proporre al Consiglio di Amministrazione e assicurando che l’elaborazione delle linee strategiche dell’Ateneo rispetti un piano di sviluppo possibile che valorizzi le migliori aree scientifico-disciplinari rappresentate in Ateneo.
- Spetta al Senato Accademico:
- formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all’articolo 1-ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005 n. 43;
- approvare il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonché il Codice Etico di Ateneo;
- svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole di Ateneo;
- esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’Università;
- esprimere parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione su attivazione, modifica o soppressione di sedi, Dipartimenti, Scuole di Ateneo, Centri di Servizio e Centri Interdipartimentali;
- esprimere parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione su attivazione, modifica o soppressione dei Corsi di Studio, Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca e Specializzazione;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 13, comma 4, lettera d) del presente Statuto;
- nominare i componenti del Nucleo di Valutazione di cui all’art. 15 del presente Statuto;
- nominare un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei conti, con funzioni di Presidente, ai sensi dell’art. 14 del presente Statuto;
- esprimere parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sull’ammontare dell’eventuale indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- decidere sulle violazioni del Codice Etico, su proposta del Rettore, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina;
- esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
- Il Rettore riferisce in Senato Accademico le notizie e i dati di interesse normativo, economico, patrimoniale, nonché quelli relativi a progetti di ricerca e finanziamenti di interesse comune o anche di singole aree scientifico disciplinari, curando che l’informazione sia la più ampia e tempestiva per tutti. Sulla base di tali relazioni costanti da parte del Rettore, il Senato Accademico cura la trasmissione tempestiva delle informazioni, degli orientamenti di livello nazionale, regionale o locale, o delle rispettive delibere di interesse di Dipartimenti, Scuole di Ateneo, docenti e ricercatori.
- Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato.
- Il Senato Accademico è composto da ventisei membri:
- Rettore, con funzioni di Presidente;
- nove rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, eletti in numero di tre per ogni macroarea scientifico-disciplinare, come definita dal CUN e specificato dal comma 8 del presente articolo, dai docenti e ricercatori delle rispettive macroaree con voto limitato ad una preferenza;
- nove rappresentanti delle macroaree scientifico disciplinari CUN, tre per ogni macroarea, eletti tra i docenti ed i ricercatori dell’Ateneo della rispettiva macroarea, uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Sono esclusi dall’elettorato passivo i Direttori di Dipartimento;
- tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal personale tecnicoamministrativo di Ateneo;
- quattro rappresentanti degli studenti eletti nell’ambito della stessa componente ai sensi dell’art. 23 del presente Statuto.
- Ai soli fini dell’elezione delle rappresentanze del personale docente e ricercatore nel Senato Accademico, i professori e i ricercatori dell’Ateneo, con riferimento al Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza, sono suddivisi nelle tre macroaree di livello 1 di cui all’Allegato 1 al Parere CUN N.7 del 4 Novembre 2009, Scienze e tecnologie formali e sperimentali, Scienze della vita, Scienze umane, politiche e sociali. Per le aree CUN 03 (Scienze Chimiche) e 07 (Scienze Agrarie e Veterinarie), i cui SSD sono a cavaliere tra le Macroaree 1 (Scienze e tecnologie formali e sperimentali) e 2 (Scienze della vita), ciascun Docente o ricercatore dovrà optare per una sola Macroarea.
- I componenti del Senato Accademico che non partecipano con continuità alle sedute dell’organo, risultando assenti a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare, decadono dall’incarico secondo modalità stabilite dal regolamento interno dell’organo.
- I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta.