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Art. 19 - Comitato Unico di Garanzia
Statuto di Ateneo
TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo
Art. 19 - Comitato Unico di Garanzia
- È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e integra le competenze e le funzioni del Comitato Pari Opportunità e del Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing. Esso viene rinnovato ogni quattro anni.
- Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.
- Il Comitato Unico di Garanzia si propone di promuovere, nell’ambito del lavoro pubblico, un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità e di pari opportunità e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
- Le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia sono disciplinate da apposito regolamento.