Statuto di Ateneo
TITOLO I - Principi generali
Art. 2 - Principi ispiratori
- L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- L'Università ispira la propria azione ai principi di rispetto della dignità umana, di rifiuto di ogni forma di discriminazione, di piena responsabilità individuale nei confronti della comunità accademica e della società civile, di onestà, correttezza e trasparenza enunciati nel Codice Etico di Ateneo.
- L'Università conforma la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia; agisce nei confronti del personale con imparzialità, promuovendone il merito e valorizzandone competenze, professionalità e responsabilità.
- L'Università favorisce la circolazione delle idee e il libero confronto sui problemi connessi con il conseguimento dei propri fini istituzionali, in conformità ai principi di pubblicità e informazione.
- L'Università promuove i processi di internazionalizzazione della ricerca e degli studi universitari.
- L'Università sviluppa l'alta formazione scientifica anche ai fini dell'avanzamento culturale, scientifico e tecnologico dei territori su cui insiste.
- L'Università favorisce lo scambio e la collaborazione sul piano della didattica e della ricerca con gli altri Atenei della Regione e del Paese.
- L'Università persegue i propri fini istituzionali con il contributo del proprio personale e degli studenti. Valorizza inoltre la partecipazione e il supporto di Istituzioni, enti, associazioni e persone che ne condividano i principi ispiratori.
- L'Università assume come valore fondamentale la sicurezza sui luoghi di studio e di lavoro, perseguendo politiche di prevenzione e sostenendo l'informazione e la cultura delle buone pratiche utili alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro.