Statuto di Ateneo
TITOLO I - Principi generali
Art. 3 - Codice Etico
- Il Codice etico dell’Università determina i valori fondamentali e le regole di condotta della comunità universitaria, con riferimento ai principi richiamati all’articolo 2 comma 2 del presente Statuto.
- Il Codice Etico prescrive il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi.
- Codice Etico prevede l’istituzione della Commissione Etica e ne specifica funzioni e composizione.
- Il Codice Etico è approvato dal Senato Accademico.
- Per le violazioni del Codice Etico sono previste, a seconda della loro gravità, le seguenti
sanzioni:
- richiamo formale riservato;
- richiamo formale pubblico nell’ambito dell’ateneo;
- esclusione dalle cariche accademiche elettive e da quelle di designazione da parte del Rettore o del Senato Accademico per un periodo massimo di tre anni a decorrere dall’anno accademico successivo all’irrogazione. Se la carica attualmente ricoperta, la decadenza è immediata.
- Salvi i casi di cui al comma seguente, sulle sanzioni relative alle violazioni del Codice Etico delibera il Senato Accademico su proposta del Rettore.
- Restando impregiudicati eventuali concorrenti profili di responsabilità civile, penale e amministrativa, qualora i comportamenti posti in essere integrino un illecito di carattere non soltanto etico-deontologico ma anche disciplinare, prevale, in quanto assorbente, la competenza del Rettore e/o del Collegio di Disciplina, in conformità a quanto disposto dagli artt. 10, comma 1, lettera g) e 18 del presente Statuto.