Statuto di Ateneo
TITOLO II - Organi e Regolamenti di Ateneo
Art. 21 - Conferenza degli Studenti
- La Conferenza degli Studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all’organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell’Università ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti universitari, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l’interesse degli studenti.
- Alle proposte avanzate dalla Conferenza degli studenti, gli organi di governo dell’Ateneo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.
- La Conferenza promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri Atenei.
- Essa deve provvedere alla formulazione dei pareri di competenza e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
- La Conferenza degli Studenti è composta da uno studente eletto per ciascun Dipartimento e da otto membri di diritto: i quattro eletti in Senato Accademico, i due del Consiglio di Amministrazione e i due nel Nucleo di Valutazione. I membri rimangono in carica due anni.
- Il Presidente è eletto secondo modalità stabilite da apposito regolamento; le norme per il suo funzionamento sono definite da un apposito regolamento predisposto dalla Conferenza medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal Senato Accademico.
- L’Università garantisce alla Conferenza degli Studenti le risorse e le strutture necessarie all’espletamento dei propri compiti.