Ti trovi qui:
Home »
Ateneo »
Regolamenti »
Statuto di Ateneo »
Art. 34 - Consigli dei Corsi di Studio
Statuto di Ateneo
TITOLO III - Strutture dell'Università
Art. 34 - Consigli dei Corsi di Studio
- I Dipartimenti o, su loro delega, le Scuole di Ateneo possono istituire Consigli dei Corsi di Studio, allo scopo di organizzare, coordinare e valutare l’attività didattica.
- I Consigli di Corso di Studio sono composti dai docenti e ricercatori che svolgono attività didattiche nel Corso, dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al Corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero non inferiore al quindici percento del numero totale dei componenti il Consiglio.
- Le modalità di designazione o elezione dei componenti e di funzionamento dei Consigli dei Corsi di Studio sono disciplinate dal regolamento dei Dipartimenti o, su delega di questi, dalla Scuola.
- I Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio sovrintendono al buon funzionamento dei corsi, rappresentandoli sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite. Possono far parte delle giunte di Dipartimento e degli organi deliberanti delle Scuole di Ateneo.
- I Presidenti dei Consigli di Corso di studio vengono eletti fra i professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità, fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Hanno mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, e sono nominati con Decreto del Rettore.
- I Consigli di Corso devono essere obbligatoriamente costituiti per i Corsi di Laurea delle classi di Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, e delle classi di Lauree e Lauree Magistrali in professioni sanitarie.