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Art. 35 - Centri di servizio di Ateneo
Statuto di Ateneo
TITOLO III - Strutture dell'Università
Art. 35 - Centri di servizio di Ateneo
- Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di Servizio di Ateneo allo scopo di fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per l’Ateneo.
- Le modalità per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento e la disattivazione dei Centri di servizio di Ateneo sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.