Statuto di Ateneo
TITOLO IV - Rapporti con l'esterno
Art. 40 - Criteri generali
- L’Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica. I rapporti esterni dell’Ateneo sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo
- L’Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.
- L’Università può partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.
- L’Università favorisce l’attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con la Unione Europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri.
- La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell’Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- Il Direttore Generale tiene un aggiornato e completo elenco degli organismi pubblici o privati cui l’Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, e ne rende accessibile la consultazione.