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Art. 44 - Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e relativa Struttura di raccordo
Statuto di Ateneo
TITOLO IV - Rapporti con l'esterno
Art. 44 - Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e relativa Struttura di raccordo
- La collaborazione tra Università ed il sistema sanitario pubblico, nonché con le strutture private accreditate che operano nel campo della salute, è coordinata da una struttura di raccordo denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia in cui si raccordano i Dipartimenti di area medicochirurgica e le altre strutture didattiche o Dipartimenti interessati. Tale collaborazione si attua attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei Corsi di Studio.
- La Scuola di Ateneo di cui al comma 1, denominata Facoltà, è la struttura universitaria di riferimento per quanto riguarda i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di cui al Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni e integrazioni. Essa favorisce ed attua il sistema delle relazioni funzionali e operative fra le strutture del SSN ed i Dipartimenti raccordati nella Scuola, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. A tal fine può gestire le risorse umane, logistiche, tecnologiche e finanziarie eventualmente attribuite dal Consiglio di Amministrazione e/o dai Dipartimenti afferenti, per quanto di rispettiva competenza, per le funzioni di cui al presente articolo.
- Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il SSN e con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), l'organo deliberante della Facoltà di cui al comma 1 coordina le attività didattiche in relazione all'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e di ricerca. In aggiunta alle funzioni attribuite alle Scuole dall'art. 33 del presente Statuto, l'organo deliberante della Facoltà esprime parere obbligatorio sull'istituzione o soppressione di strutture complesse qualificate come essenziali ai fini dell'attività didattica e di programmi assistenziali che riguardino professori universitari.
- Il Presidente della Facoltà di cui al comma 1 partecipa alla gestione dei rapporti con le strutture del SSN, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e da specifici accordi. Al Presidente della Facoltà, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del Rettore per specifiche funzioni che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.
- L'organo deliberante della Scuola di Ateneo di cui al comma 1, nel rispetto dei limiti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera f) è composto da:
- i Direttori dei Dipartimenti raccordati nella Scuola;
- nove rappresentanti dei coordinatori/presidenti di corsi di studio e di dottorato, tra i quali di diritto i presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- almeno sei rappresentanti dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti raccordati nella Scuola, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il Servizio Sanitario;
- una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;
- tre rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione (uno di area medica, uno di area chirurgica ed uno dell'area dei servizi);
- almeno sei rappresentanti dei componenti delle giunte dei Dipartimenti raccordati nella Scuola, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il servizio sanitario;
- una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato ai Dipartimenti di Medicina;
- una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.
- Il Presidente della Facoltà di cui al comma 1 è eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti ed è nominato con Decreto del Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.