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Art. 43 - Partecipazione ad organismi di diritto privato
Statuto di Ateneo
TITOLO IV - Rapporti con l'esterno
Art. 43 - Partecipazione ad organismi di diritto privato
- L’Università, anche a mezzo di enti od organismi appositamente istituiti, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
- La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato accademico.
- La partecipazione dell’Università deve comunque conformarsi ai seguenti criteri:
- livello universitario dell’attività svolta attestato da un comitato scientifico;
- disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative;
- destinazione della quota degli eventuali utili distribuiti da attribuire all’Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;
- espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell’Università in occasione di aumenti di capitale;
- limitazione del concorso dell’Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
- la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.
- La partecipazione dell’Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.