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Art. 47 - Esenzione dall'attività didattica
Statuto di Ateneo
TITOLO V - Norme finali e transitorie
Art. 47 - Esenzione dall'attività didattica
- Il Rettore, il ProRettore vicario, il ProRettore di Reggio Emilia, i presidenti delle Scuole di Ateneo, i Direttori di Dipartimento possono essere esentati parzialmente, su motivata richiesta, dall'attività didattica, per tutta la durata della loro carica. L'esenzione parziale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.