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Art. 48 - Consiglio dei Garanti e Difensore Civico
Statuto di Ateneo
TITOLO V - Norme finali e transitorie
Art. 48 - Consiglio dei Garanti e Difensore Civico
- Come organo di supporto tecnico – giuridico agli organi di governo dell'Ateneo, può essere costituito il Consiglio dei Garanti con il compito di formulare parere, su proposta degli organi stessi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto e dei regolamenti di autonomia, ovvero alla loro modifica o revisione. Il Consiglio dei Garanti è costituito da tre membri designati, con il loro consenso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i docenti, ricercatori o dirigenti dell'Ateneo di comprovata preparazione ed esperienza sul piano giuridico – amministrativo.
- L'Ateneo può istituire il Difensore Civico, come organo di garanzia dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università. Il Difensore Civico è scelto tra persone di particolare qualificazione esterna all'Ateneo. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le modalità ed i criteri di costituzione ed il funzionamento del Consiglio dei Garanti e del Difensore Civico.