Ti trovi qui:
Home »
Ateneo »
Regolamenti »
Statuto di Ateneo »
Art. 7 - Organizzazione a rete di sedi universitarie
Statuto di Ateneo
TITOLO I - Principi generali
Art. 7 - Organizzazione a rete di sedi universitarie
- L'organizzazione e lo sviluppo dell'Università a rete di sedi si svolgono nel rispetto del principio della pari dignità di entrambe le sedi di Modena e Reggio Emilia.
- L'Università assicura uno sviluppo coordinato, paritario, armonico, equilibrato, efficace ed efficiente delle attività didattiche, di ricerca e gestionali nelle due sedi, tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche e vocazioni.
- L'Università assicura, nell'ambito della propria programmazione, un riparto delle risorse tale da garantire condizioni di sviluppo equilibrate tra le sedi.
- È istituita la figura del Pro Rettore di Reggio Emilia.