Statuto di Ateneo
TITOLO I - Principi generali
Art. 8 - Diritto allo studio
- L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi universitari, in particolare degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Favorisce inoltre con opportune scelte organizzative e partecipative l'integrazione di studenti fuori sede, studenti stranieri e di studenti diversamente abili. L'Università organizza attività di orientamento allo scopo di permettere ai giovani di effettuare scelte consapevoli. A tal fine l'Università favorisce collaborazioni e promuove attività comuni insieme alle istituzioni educative, agli enti locali e a tutti quei soggetti, pubblici e privati, che operano nel campo formativo e professionale e che abbiano le capacità e le competenze specifiche per esercitare tale funzione. L'Università organizza attività di tutorato volte ad accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso di studio e facilitare i successivi accessi professionali.
- L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.
- L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel Regolamento Didattico di Ateneo e nei regolamenti delle singole strutture didattiche.
- L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il Corso di Studio.
- L'Università concorre alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative. L'Università, inoltre, valorizza l'Associazionismo universitario, predisponendo adeguate risorse per le attività promosse dalle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni universitarie e per le attività culturali e sociali degli studenti.
- Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 28 giugno 1977, n. 394, dal relativo regolamento, nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, ai Centri Universitari Sportivi attivi presso le due sedi, sotto il controllo del proprio Comitato per lo Sport universitario.
- Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati secondo criteri di equità, solidarietà e progressività.