Ti trovi qui: Home » Ateneo » Regolamenti » Statuto di Ateneo » Art. 33 - Scuole di Ateneo

Statuto di Ateneo

TITOLO III - Strutture dell'Università

Art. 33 - Scuole di Ateneo

  1. Le Scuole di Ateneo sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, nell’ambito della didattica e dei servizi.
  2. Esse possono essere istituite, su proposta dei Dipartimenti interessati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
  3. Le Scuole di Ateneo non hanno una specifica connotazione territoriale. L’istituzione, l’attivazione e la partecipazione ad una Scuola impegnano i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell’offerta formativa prevista nel progetto della Scuola, secondo le modalità proposte annualmente dalla Scuola e approvate dai Dipartimenti interessati.
  4. Le Scuole di Ateneo potranno essere istituite in numero non superiore a sei.
  5. Le Scuole di Ateneo hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di Studio, e di gestione dei servizi comuni.
  6. Le Scuole di Ateneo cui afferiscono Dipartimenti con funzioni assistenziali nell’ambito delle disposizioni statali in materia, assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca di cui all’art. 44 del presente Statuto.
  7. All’interno di ogni Scuola di Ateneo è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti, di cui all’art. 32 del presente Statuto che sostituisce la Commissione Paritetica docenti-studenti di Dipartimento.
  8. L’organo deliberante della Scuola di Ateneo è composto dai direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura non superiore al dieci percento dei componenti dai Consigli di Dipartimento partecipanti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste.
  9. L’organo deliberante di ogni Scuola di Ateneo è presieduto da un professore ordinario, detto Presidente della Scuola di Ateneo, eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti ed è nominato con Decreto del Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
  10. Per quanto concerne la struttura di raccordo denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia si rinvia a quanto stabilito nell’art. 44 del presente Statuto.

« Art. 32 | Art. 33 | Art. 34 »