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Statuto di Ateneo

TITOLO III - Strutture dell'Università

Art. 34 - Consigli dei Corsi di Studio

  1. I Dipartimenti o, su loro delega, le Scuole di Ateneo possono istituire Consigli dei Corsi di Studio, allo scopo di organizzare, coordinare e valutare l’attività didattica.
  2. I Consigli di Corso di Studio sono composti dai docenti e ricercatori che svolgono attività didattiche nel Corso, dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al Corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero non inferiore al quindici percento del numero totale dei componenti il Consiglio.
  3. Le modalità di designazione o elezione dei componenti e di funzionamento dei Consigli dei Corsi di Studio sono disciplinate dal regolamento dei Dipartimenti o, su delega di questi, dalla Scuola.
  4. I Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio sovrintendono al buon funzionamento dei corsi, rappresentandoli sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite. Possono far parte delle giunte di Dipartimento e degli organi deliberanti delle Scuole di Ateneo.
  5. I Presidenti dei Consigli di Corso di studio vengono eletti fra i professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità, fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Hanno mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, e sono nominati con Decreto del Rettore.
  6. I Consigli di Corso devono essere obbligatoriamente costituiti per i Corsi di Laurea delle classi di Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, e delle classi di Lauree e Lauree Magistrali in professioni sanitarie.

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