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Statuto di Ateneo

TITOLO III - Strutture dell'Università

Art. 37 - Rete museale di Ateneo

  1. È istituita la Rete museale di Ateneo che provvede alla valorizzazione, alla tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell’Ateneo.
  2. Con Regolamento di Ateneo saranno dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità di costituzione e funzionamento della Rete museale, per la quale potrà essere prevista l’attribuzione dell’autonomia decisionale nell’ambito delle risorse della struttura.

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