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Statuto di Ateneo

TITOLO III - Strutture dell'Università

Art. 36 - Centri Interdipartimentali di Ricerca

  1. Per attività di ricerca di rilevante interesse per l’Ateneo e di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca per la durata di tre anni rinnovabile.
  2. I Centri Interdipartimentali di Ricerca potranno anche svolgere servizi al territorio. In tal caso essi saranno denominati Centri Interdipartimentali di Ricerca e per i Servizi.
  3. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro Interdipartimentale debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per lo svolgimento dell’attività programmata. I Centri Interdipartimentali possono essere dotati di autonomia decisionale nell’ambito delle risorse della struttura, nel quadro definito dal piano triennale di sviluppo dei Dipartimenti di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del presente Statuto.
  4. I Centri Interdipartimentali hanno di norma sede amministrativa presso uno dei Dipartimenti proponenti. A Centri Interdipartimentali di particolare rilevanza il Consiglio di Amministrazione può attribuire sede amministrativa autonoma.
  5. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce le modalità di istituzione, di organizzazione, di funzionamento, di valutazione triennale, di rinnovo e disattivazione dei Centri Interdipartimentali dotati di autonomia decisionale nell’ambito delle risorse della struttura; definisce il numero dei docenti e dei ricercatori ritenuto congruo e significativo per la costituzione di tali Centri Interdipartimentali; indica i requisiti del piano di sviluppo triennale delle attività, che dovrà includere l’eventuale previsione della creazione di posti di ruolo a tempo determinato, di assegni di ricerca e di borse di studio, la pianificazione dell’utilizzo degli spazi e delle risorse di personale e strumentali, la quantificazione dei costi sostenuti dai Dipartimenti e del relativo grado di copertura a valere sulle risorse del Centro Interdipartimentale.
  6. I Centri Interdipartimentali sono soggetti a valutazione triennale da parte del Nucleo di Valutazione, anche ai fini del loro eventuale rinnovo.

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