Accesso civico "SEMPLICE"
Art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013 Concernente dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione
L'accesso civico, introdotto dall'art. 5, comma 1, D.Lgs.33/2013,
come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti,
le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative,
qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Sono quindi oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati che l'Università di Modena e Reggio Emilia
avrebbe dovuto pubblicare e ha omesso di farlo.
La richiesta di accesso civico, redatta in base al modulo sottoriportato,
deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
non necessita di motivazione, è gratuita e può essere inoltrata:
- • direttamente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Università 4 – 41121 Modena;
- • a mezzo POSTA a: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo – Università di Modena e Reggio Emilia - Via Università 4, 41121 Modena;
- • a mezzo FAX al numero 059/245156;
- • a mezzo E-MAIL all'indirizzo luca.chiantore@unimore.it oppure ufficio.coordinamentodirezionale@unimore.it;
- • a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.coordinamentodirezionale@pec.unimore.it con file allegato firmato digitalmente.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è il Direttore Generale, Ing. Luca Chiantore.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e la comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, informa tempestivamente il richiedente indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Contro le decisioni e/o il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio (art. 116 D.Lgs. n. 104/2010).
Modulo di richiesta
» Modulo di richiesta accesso civico semplice (formato RTF)
» Modulo di richiesta accesso civico semplice (formato PDF)