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Art. 42 - Collaborazione con amministrazioni pubbliche
Statuto di Ateneo
TITOLO IV - Rapporti con l'esterno
Art. 42 - Collaborazione con amministrazioni pubbliche
- L’Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune.
- L’Università si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione Emilia-Romagna, al fine di rendere effettiva l’attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, orientamento, inserimento nel mondo del lavoro.
- Gli accordi di cui al comma 1 e 2 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture di competenza.