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Statuto di Ateneo

TITOLO III - Strutture dell'Università

Art. 35 - Centri di servizio di Ateneo

  1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di Servizio di Ateneo allo scopo di fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per l’Ateneo.
  2. Le modalità per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento e la disattivazione dei Centri di servizio di Ateneo sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.

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